(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 25 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1997 e' cosi' modificato: dopo la parola "entro" sostituire la parola "dieci" con la parola "diciotto". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 10 maggio 1999 FALCONIO