(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20
                         del 25 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  terzo  comma  dell'art.  2  della legge regionale n. 24/1997 e'
cosi' modificato: dopo la parola "entro" sostituire la parola "dieci"
con la parola "diciotto".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 10 maggio 1999
                              FALCONIO